Divisione ed omogeneità degli assegni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25946 del 19 novembre 2013)

In tema di divisione, il principio dell’ omogeneità delle porzioni, dettato dall'art. 727 c.c. ed applicabile anche alle comunioni ordinarie ex art. 1116 c.c., postula che la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni di diversa qualità, essendo diretto ad attuare il diritto dei condividenti a conseguire una frazione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sull'unica massa da dividere, sicché esso non è applicabile alla comunione avente ad oggetto un unico immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto l'art.727 cod.civ. pone la regola in base alla quale le porzioni di ciascuno dei condividenti devono essere formate in modo tale da avere beni mobili, immobili, crediti di eguale natura e qualità. Essa tuttavia richiede necessariamente che la comunione annoveri nel proprio ambito cespiti di diversa qualità, non rinvenendo applicazione nel caso in cui essa abbia ad oggetto soltanto un unico bene (quand'anche si trattasse di un complesso immobiliare).

Aggiungi un commento