Divisione di bene indivisibile tra coeredi: criteri di assegnazione giudiziale. Non è una vendita all'incanto tra condividenti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10216 del 19 maggio 2015)

Ai sensi dell’articolo 720 c.c., in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l’assegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i più richiedenti valutando ogni ragione di opportunità e convenienza, dandone adeguata motivazione, se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza (o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero), soccorre il rimedio residuale della vendita all’incanto. Va escluso che la scelta del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta che uno di essi faccia rispetto al prezzo di stima. Il procedimento divisionale, infatti, non è soggetto a gara tra i condividenti, altrimenti verrebbe meno la parità di condizione degli aspiranti assegnatari e la scelta verrebbe ad essere determinata, o quanto meno influenzata, dalle maggiori o minori possibilità economiche degli aspiranti. Se la scelta dell’assegnatario dovesse essere determinata dalla somma che egli offre di pagare a conguaglio, verrebbe meno la caratteristica tipica del procedimento per assegnazione e questo si risolverebbe in una vendita all’incanto: l’unica particolarità consisterebbe nella limitazione della gara ai condividenti medesimi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sorelle che hanno ereditato la quota di metà ciascuna di una casa che non può essere fisicamente divisa in due analoghe porzioni (a cagione dei costi che inciderebbero in maniera rilevante, assicurando inoltre un risultato di scarsa appetibilità) litigano: può il Giudice assegnare l'intero fabbricato a quella che offre di più? La risposta è negativa: se la scelta intervenisse sulla base dell'offerta più alta rispetto al valore di stima della porzione, l'intera procedura si risolverebbe in un'asta, sia pure aperta alla partecipazione dei soli condividenti. Se si respinge tuttavia tale criterio, come concretamente procedere qualora i condividenti richiedano tutti l'assegnazione del bene? E' sufficiente concludere nel senso che "il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i più richiedenti valutando ogni ragione di opportunità e convenienza, dandone adeguata motivazione; se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza (o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero), soccorre il rimedio residuale della vendita all'incanto" ove detto incanto si riferisce ad un'asta avente quale partecipanti terzi estranei alla comunione?

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