Divisione del lastrico solare intervenuta tra alcuni soltanto tra i condomini: è idonea a provare il possesso del bene ai fini dell'usucapione? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6371 del 13 marzo 2013)

L’atto di divisione dell’immobile non intervenuto fra tutti i condomini non soltanto è idoneo a far venire meno la costituita condominialità del lastrico solare, in quanto parte comune dell’edificio, ma non risulta neanche idoneo a far presumere il possesso intermedio ex art. 1142 c.c., dovendosi osservare che ai fini del possesso utile all’usucapione conta unicamente un profilo di fatto e rilevano non le mere previsioni di un contratto al quale si può attribuire una valenza rafforzativa di un convincimento da fondarsi su altri elementi.
L'accertamento relativo al possesso ad usucapionem, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa si può dire di un atto divisionale che non veda il coinvolgimento di tutti i contitolari del bene? Difficile una diagnosi diversa dalla nullità o comunque dalla sua totale inefficacia, non potendo evidentemente possedere valenza alcuna per chi, pur essendo comproprietario del bene, non ne sia stato parte.
Convincente anche la conclusione assunta dalla S.C. in relazione all'inettitudine dell'atto, di per sè, in ordine a fondare la prova della situazione possessoria che potrebbe fondare un acquisto del bene a titolo originario, a cagione cioè dell'intervenuta usucapione. Unicamente l'aspetto fattuale della prova del possesso del bene per il tempo previsto dalla legge è infatti idonea a sostanziare l'eventuale pronunzia del giudicante che avesse ad accertarne i presupposti.

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