Divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale: chi deve provare che i cespiti sono destinati a far fronte ai “bisogni della famiglia”? (Tribunale di Palermo, 20 maggio 2015)

Ai fini dell’applicazione del divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., a livello soggettivo e ai fini del riparto dell’onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari, anche in ragione del disposto dell’art. 143 comma III, c.c..
A livello oggettivo, deve essere fornita un’interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia che giustificano l’esecuzione anche sul fondo patrimoniale, corrispondentemente riducendo la portata del divieto dell’art. 170 c.c., che deroga alla regola della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema è caldo: si pensi al novellamente introdotto art. 2929 bis cod.civ. (per effetto dell'art. 12 del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83) ai sensi del quale in ogni caso si potrebbe procedere in executivis sui beni del fondo anche senza aver preventivamente esperito l'azione revocatoria ordinaria. Ciò premesso, la pronunzia in esame in un certo senso rappresenta un ulteriore tassello della politica di contenimento degli effetti di preservazione del fondo: accogliendo infatti una nozione ampia di "bisogni della famiglia" viene allargata l'area dei crediti in relazione ai quali diviene possibile procedere in executivis sui beni vincolati nel fondo.

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