Divieto del testamento congiuntivo. Limiti di operatività della rappresentazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5508 del 5 aprile 2012)

In tema di successioni testamentarie, l'art. 589 c.c., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 c.c., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo.
L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un conto è il testamento congiuntivo, altra cosa quello simultaneo, rectius, contestuale. Nullo il primo di diritto, caso mai annullabile il secondo, quando fosse provato l'inquinamento della volontà testamentaria a cagione della contemporaneità della redazione dell'atto di ultima volontà da parte dei testatori.

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