Distanze minime tra le costruzioni ed usucapione della relativa servitù di edificazione in deroga al rispetto di tali distanze. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18888 dell’8 settembre 2014)

In materia di violazione delle distanze tra le proprietà deve ritenersi sempre ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile e da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

Commento

(di Daniele Minussi)
La possibilità di acquisire per usucapione (cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 4240/10) una servitù il cui contenuto attivo sia quello di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale (sia in riferimento alla normativa codicistica, sia a quella prescritta dai regolamenti comunali) è tale anche in relazione ad un'edificazione abusiva. L'illegittimità sotto il profilo urbanistico infatti esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti tra colui che ha violato la normativa e la pubblica amministrazione, ma non è invocabile nei rapporti interprivati.

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