Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile. (DL 22 dicembre 2011, n. 212, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 10)

È stato convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 10, il DL 22 dicembre 2011, n. 212, recante, nel nuovo testo, "Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Da segnalare un'innovazione in una materia, quella dell'eredità beneficiata, che da anni non conosceva alcuna modifica. Sostanzialmente non è più necessario (se non quando, ipotesi invero rara, sia stata richiesta all'autorità giudiziaria l'apposizione di sigilli) domandare al Giudice la nomina del notaio affinchè si proceda all'inventario dell'eredità. L'incombente sarà curato o dal notaio designato dal de cuius, ovvero, in mancanza di una tale indicazione, dal notaio scelto dalla stessa parte instante.
Lo snellimento, in un procedimento invero non certo piano, è certamente utile.
Confermate, per il resto, le disposizioni di cui al decreto legge precedentemente emanato.
Confermata inoltre la messa a punto del procedimento finalizzato all'eliminazione delle situazioni di eccessivo indebitamento per i soggetti che non siano sottoposti agli istituti concorsuali (famiglie, piccole imprese).
La materia tuttavia non è pià disciplinata dal d.l. convertito, bensì da altra disposizione normativa (legge 3/2012), venendo ad essere del tutto eliminate le originarie disposizioni.
E' stata infatti autonomamente contemplata una speciale procedura volta a promuovere la composizione degli interessi dei creditori rispetto a quelli del debitore che si trovi in una situazione di "sovraindebitamento". Si considera tale una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e l'aspetto quantitativo del patrimonio liquidabile, con speciale riferimento ai debiti contratti da consumatori.
La ristrutturazione del debito può avvenire anche mediante cessione di crediti futuri, operazione che può essere garantita anche da soggetti terzi, quando i beni o i redditi del debitore si palesino insufficienti.
La proposta d'accordo è depositata presso Il Tribunale del luogo di residenza del debitore ed è, all'esito del procedimento, omologata dal Giudice.
Si segnalano altresì modifiche alla disciplina della mediazione.
Grava sui capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dalla legge nonchè dell'adozione delle iniziative atte a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice. E' stato istituito un obbligo di informazione periodica nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia.

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