Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (DL 24 giugno 2014, n. 91)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144, in vigore dal 25 giugno 2014, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Entra in vigore il Dl 91/2014 “Competitività”, portante “misure urgenti per la semplificazione e la crescita del Paese”.
Rilevanti alcune novità in tema di costituzione di società di capitali.
Ai sensi del I comma dell'art. 20 “In deroga all’articolo 2351, quarto Comma
del Codice civile, gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato,
fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto
per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data d
i iscrizione nell’elenco previsto dal comma 2.
In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto
possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato”. Ne segue la possibilità
di emettere azioni a voto plurimo.
Dovrebbe così essere incentivata la collocazione in Borsa e aumentata
la liquidità delle azioni delle società quotate.
Ai sensi del VII comma del predetto art.20 viene modificato l’art. 2327 del Codice civile.
Si riduce a 50 mila euro il capitale sociale minimo necessario per costituire una società per azioni.
Questo, inoltre, determina la possibilità di procedere più agevolmente alla ricapitalizzazione della società
nel caso della sussistenza di perdite.
A mente dell' VIII comma dell'art. 20, in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi
per le piccole e medie imprese, si dispone l'abrogazione del II comma dell’art. 2477 cod.civ.
che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale
non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni
di nominare un organo di controllo o un revisore unico.

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