Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. (DL 3 maggio 2016, n. 59). Patto commissorio "temperato" per legge?

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 3 maggio 2016, n. 59, recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Il testo del provvedimento normativo, noto principalmente per voler sovvenire alle esigenze degli investitori delle banche in liquidazione che hanno perso i propri risparmi, contiene numerose disposizioni rilevanti sotto il profilo dei principi generali. Si da ingresso ad una sorta di patto commissorio temperato da alcuni correttivi.
Non si tratta già del patto marciano, che corrisponde a quella pattuizione con la quale il debitore affida al creditore la vendita del bene cauzionale non per impadronirsene (come nel patto commissorio), bensì per alienarlo onde soddisfarsi sul ricavato ed eventualmente retrocederne il residuo prezzo. A questo strumento si è fatto ricorso nell'ipotesi di inadempimento rispetto alla restituzione degli importi sovvenuti in materia di prestito vitalizio ipotecario (cfr. l'art. 11-quaterdecies comma 12, D.L., 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge, 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla legge 2 aprile 2015 n. 44). La cosa non ha fato rumore data la assoluta marginalità della fattispecie, di fatto praticamente irrilevante. Molto strepito invece è derivato in sede di disamina delle disposizioni di cui al decreto legislativo attuativo della Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori (si consideri il testo del novellando art. 120-quinquiesdecies del TUB, non ancora licenziato dal Parlamento).
L’art. 2 del decreto legge qui in commento introduce invece una assai cospicua deroga rispetto a quanto ordinariamente considerato valido in tema di convenzioni con scopo di garanzia, aggiungendo al Testo Unico Bancario (D.P.R. n. 385/1993) l’art. 48-bis. La norma prevede una nuova specie di contratto di finanziamento.
Tale contratto può essere stipulato solo tra imprenditori e banche o altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti al pubblico, ed è previsto il trasferimento in garanzia al creditore, della proprietà di un bene o di altro “diritto immobiliare” del debitore o di un terzo - purché non si tratti di immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge, o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. Detto trasferimento, connotato da una chiara causa di garanzia, è da intendersi sottoposto alla condizione sospensiva il cui evento consiste nell’inadempimento del debitore. In tale eventualità la banca fa stimare il bene da un perito di nomina giudiziale, provvedendo a riversare al debitore, non già in esito alla vendita, bensì alla mera appropriazione del bene la differenza tra il valore di perizia e il debito residuo, divenendo cioè definitivamente proprietaria del bene.
Non sono descritte in maniera compiuta i caratteri del finanziamento che può essere sovvenuto dalla cessione dei beni in garanzia, dal momento che la legge stabilisce soltanto che “il contratto di finanziamento….può essere garantito dal trasferimento…..della proprietà di un immobile….”.
Giova rilevare come il risultato sia una convenzione (vendita sottoposta alla condizione sospensiva ove all'evento inadempimento corrisponde la definitiva perdita della proprietà del bene in effetti cauzionale) connotata da una causa di garanzia che è sempre stata considerata come vietata (cfr. Cass. civile, sez. Unite 1989/1611).

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