Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (DL 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213)

È stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213, il DL 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".
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Commento

(di Daniele Minussi)
La legge viene a novellare, tra altri provvedimenti normativi, il D.Lgs. 2000/267 in tema di enti locali.
Vengono introdotti peculiari obblighi di trasparenza, specifici controlli (si veda il controllo "strategico" di cui all'art.147 ter del D.Lgs. 2000 n.267 per gli enti locali la cui popolazione sia superiore a determinate soglie minime) anche con riferimento alle società partecipate che non siano quotate in mercati regolamentati.
Di particolare interesse la norma di cui all'art.41 bis introdotta del D.Lgs. citato, ai sensi della quale "Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie."

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