Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (Dlgs 5 agosto 2015, n. 128)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 5 agosto 2015, n. 128, recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23".
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Commento

(di Daniele Minussi)
La normativa si propone di mettere ordine nella tormentata materia dell'abuso del diritto, una vera e propria "invenzione" del fisco per dissuadere i contribuenti dall'assumere condotte miranti a minimizzare il carico fiscale.
Le teorizzazioni delle Agenzie delle Entrate e le susseguenti decisioni della giurisprudenza dovrebbero così trovare un punto fermo nella evanescenza di concetti privi di appigli normativi. Con il decreto legislativo 5 agosto 2015 n.128 pubblicato sulla G.U. del 18 agosto 2015 si intende colpire le operazioni prive di sostanza economica che, seppure formalmente rispettose della norma fiscale, realizzano lo scopo di raggiungere vantaggi fiscali indebiti. Alla stregua della novella si considerano “operazioni prive di sostanza economica” i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, idonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Per “vantaggi fiscali indebiti” invece si intendono i benefici, anche differiti, che vengano realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
La giustificazione del fondamento del provvedimento normativo, è la dichiarata finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale. Una certezza che pare una chimera tanto più ci si allontana dai percorsi della logica per entrare in quelli della psicologia, dell’elucubrazione mentale che si sforza di penetrare le finalità della condotta di chi pone in essere un’attività giuridica che possiede implicazioni tributarie. Il tutto a meno di non ipotizzare una sorta di immanente dovere di corrispondere, in riferimento a ciascuna attività, la massima misura possibile delle imposte, delle tasse e dei tributi.
Notevole l’art. 5 del provvedimento normativo appena approvato, il quale, sotto la titolazione “Doveri”, afferma espressamente che “ Il regime comporta per l’Agenzia delle entrate i seguenti impegni:”: Segue un interessante elenco di condotte doverose per l’Amministrazione. Tra le stesse spicca, al punto b) la “pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva”.
L'aggressività è riferita alla condotta del contribuente e non a quella del fisco.

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