Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (L. 8 marzo 2017, n. 24)

È stata approvata la L. 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
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Commento

(di Daniele Minussi) La l. 8 marzo 2017 n. 24 entrata in vigore giorno 1 aprile 2017, ad oltre quattro anni dall'approvazione della legge n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi), tenta di risolverne gli aspetti critici. Come contemperare diritto alla salute e graduazione della responsabilità professionale medica? L'art. 6 della legge in esame introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, intitolato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario", ai sensi del quale "Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico - assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".
E’ stata così introdotta una causa di esclusione della punibilità per l'esercente la professione sanitaria che sia incorso nella commissione dei delitti di omicidio colposo ovvero lesioni personali colpose qualora:
a) l'evento si sia verificato a causa di imperizia, rimanendo escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza, ed a prescindere da qualsiasi gradazione della colpa;
b) siano state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o – in mancanza – le buone pratiche clinico assistenziali (la c.d. ars medica), che assumono, dunque, un rilievo suppletivo;
c) le linee guida o le buone pratiche risultino adeguate al caso di specie in ragione delle peculiarità che lo stesso presenta.
Ma che cosa sono queste linee guida?
L'art. 5 della l. 24/2017 stabilisce che esse siano elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute, che dovrà stabilire in particolare: a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; c) le procedure di iscrizione nell'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.L'articolo 7 pone, quanto alla responsabilità civile, la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. La struttura sanitaria che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, dunque a titolo di responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o colpose degli stessi.
L'esercente la professione sanitaria sarà invece chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, vale a dire secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, ciò che comporta ben differenti conseguenze (quanto al termine prescrizionale quinquennale, quanto all'onere onere della prova in capo al danneggiato).

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