Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (L. 22 giugno 2016, n. 112)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma sul c.d. "dopo di noi", L. 22 giugno 2016, n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".
Leggi il testo completo

Commento

(di Daniele Minussi)
Finalmente approvata, in esito a lunga gestazione, la legge per il "dopo di noi". Il tema della disabilità possiede una speciale rilevanza nella sua proiezione intergenerazionale. Fino a quando i genitori di un figlio disabile sono in vita, saranno loro a provvedere al suo accudimento, ma dopo? La normativa in considerazione cerca di allestire una risposta sotto il profilo delle provvidenze economiche della persona disabile per il tempo in cui rimarrà priva del sostegno familiare. Il punto nevralgico è quello del ricorso ad istituti quali il trust ed il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod.civ. (strumento largamente inattuato e che ben potrebbe, in virtù della novella, trovare finalmente slancio applicativo) quali elementi cardine per l'istituzione di veri e propri "patrimoni di destinazione", la cui costituzione è agevolata sotto il profilo tributario (esenzione dall'imposta di successione e/o di donazione, esenzione dall'imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in riferimento agli atti di trasferimento di beni immobili). Essenziale il riferimento alla finalità esclusiva (inclusione sociale, cura ed assistenza delle persone con disabilità grave).
Espressamente menzionato il "contratto di affidamento fiduciario", tipologia negoziale atipica prospettata in dottrina e consistente nella messa a punto di un contratto per il cui tramite affidare beni ad un soggetto affinchè provveda ad una gestione finalizzata alla cura di uno o più beneficiari.

Aggiungi un commento