Disponibilità mortis causa del diritto di usufrutto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20788 del 14 ottobre 2015)

Il donante che si sia riservato l'usufrutto ex art. 796 c.c. non può trasmetterlo mortis causa, poiché esso si estingue con la morte del titolare a norma dell'art. 979 c.c.; nella diversa ipotesi del legato di usufrutto, il testatore ha la piena proprietà al tempo dell'apertura della successione, sicché può legare l'usufrutto, scindendolo dalla nuda proprietà trasmessa ad altro successore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione pone in luce la cospicua differenza tra disporre dell'usufrutto in quanto titolari della proprietà piena e (pretendere) di poter disporre dell'usufrutto in quanto titolari soltanto di quest'ultimo diritto, la cui durata sia commisurata a quella della propria vita.
In quest'ultimo caso, con tutte evidenza, l'operazione non risulta possibile, mentre nella prima ipotesi essa è giuridicamente praticabile.
Così il donante che abbia disposto della nuda proprietà con riserva dell'usufrutto per sè e, dopo di sè, per altri ai sensi dell'art. 796 cod.civ., non può certamente disporre mortis causa di questo suo diritto, destinato inesorabilmente a venir meno una volta che egli avesse a passare a miglior vita. Non altrettanto è a dirsi per colui che, essendo pieno proprietario di un bene, intenda disporne a causa di morte attribuendo un legato di usufrutto su di esso.

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