Disciplina del pagamento, interessi moratori nelle "transazioni commerciali": modifiche al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, portante recepimento della Direttiva 2011/7/UE (lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a norma dell'articolo 10, comma 1, della L. 11 novembre 2011, n. 180. (D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192)

E' stato emanato il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180" (G.U. 15 novembre 2012, n. 267).
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Commento

(di Daniele Minussi)
Dal primo di gennaio dell’anno nuovo (2013) entrerà in vigore la nuova disciplina che modula i termini entro cui il debitore deve effettuare il pagamento nelle “transazioni commerciali”, novellando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002. Previsto anche l’innalzamento del tasso minimo degli interessi legali moratori. Il decreto legislativo in parola (emanato quale recepimento della direttiva Ue 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni) costituisce concreta attuazione alla delega conferita al Governo con l’articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (c.d. Statuto delle imprese).
L’intervento è specialmente rilevante, anche in riferimento all’intenzione di incrementare la liquidità del sistema produttivo, agevolando i creditori dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in generale. Da osservare tuttavia come l’obiettivo potrebbe essere soltanto parzialmente colto, in relazione alle tempistiche processuali di un’eventuale condanna della P.A. e della susseguente fase esecutiva. Al riguardo si contrappongono alle esigenze di liquidità dell’impresa lo speciale sistema di “garanzie” poste a protezione dell’amministrazione pubblica (si pensi alla necessità del preventivo decorso del termine dilatorio dei 120 giorni, previsto come condizione di efficacia del titolo esecutivo e di procedibilità dell’esecuzione, plurimamente assoggettato al sindacato del Giudice delle Leggi (cfr. Corte Cost. 142/1998, 463/1998, 343/2006).
Numerose le modifiche alla normativa portata dal D.Lgs. 231/2002. Introdotta la previsione del termine massimo di 30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari (soltanto ove risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione). Il termine di pagamento, in ogni caso, non potrà eccedere i sessanta giorni.
La clausola contrattuale con la quale le parti modificassero la data di ricevimento della fattura sarebbe inoltre nulla. Se i termini per il pagamento sono violati oppure non viene dato corso al pagamento, la normativa prevede una maggiorazione automatica del tasso degli interessi legali moratori di otto punti percentuali.

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