Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (DM MEF 17 ottobre 2014)

È stato publigato in G.U. 1 dicembre 2014, n. 279 il DM del MEF 17 ottobre 2014, recante "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Finalmente approvata la normativa in tema di microcredito di cui all’art. 111 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (norma introdotta già dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, modificata dal d.lgs 19 settembre 2012, n. 169 (c.d. decreto antiriciclaggio). Il tutto con l'espressa avvertenza che, fino al tempo in cui la Banca d'Italia non avrà allestito concretamente l'elenco di cui al predetto art.111 TUB non potrà in concreto operare alcun soggetto del settore.
Ciò premesso, con la locuzione “microcredito” si allude a quelle attività di finanziamento svolte in deroga alla disciplina dell’intermediazione finanziaria (che riserva lo svolgimento dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai soggetti di cui all’art. 106 T.U.B.), permettendo la concessione di finanziamenti di modesto ammontare e di specifica tipologia a soggetti specificamente individuati, da parte di società tenute all’iscrizione in un apposito elenco, e dotate di particolari requisiti.
Si tratta, più specificamente, di finanziare l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero di promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro, concedendo finanziamenti di ammontare massimo di euro 25.000, non assistiti da garanzie reali e accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

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