Diritto di uso ed abitazione ex art.540 cod.civ.: automatica attribuzione in sede divisionale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18354 del 31 luglio 2013)

In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, comma II, c. c., è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al
prelegato ex lege, sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia
avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta.
Nel procedimento di scioglimento della comunione, non è consentito procedere all'estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 789, comma IV, c. p.c., sino a quando le contestazioni al progetto di divisione non siano state risolte con sentenza passata in giudicato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. mette in luce come, al di là del fatto che i diritti di abitazione della casa coniugale e dei mobili che la corredano spettanti al coniuge superstite debbano essere stralciati dalla massa dividenda ed attribuiti in anteparte al predetto coniuge (ferma restando la spettanza a costui della quota ab intestato), questi diritti siano attribuiti indipendentemente dalla formulazione di una apposita domanda, dovendo piuttosto essere oggetto di riconoscimento da parte del giudice anche in difetto di una espressa richiesta in tale senso.

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