Diritto di opzione, rinunzia allo stesso: possibilità di assoggettamento ad azione revocatoria. Caratteri della responsabilità dei soci ex art. 2476, comma VII, cc. (Tribunale di Salerno, 9 marzo 2010)

La rinuncia o il mancato esercizio del diritto di opzione non è suscettibile di revoca ai sensi degli artt. 64 o 67, R.D. n. 267/1942, né dell’art. 2901 c.c., se non quando l’opzione costituisca un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato. Nella specie, avendosi riguardo alla disciplina della società a responsabilità limitata, la revoca rimane subordinata alla dimostrazione che il diritto di opzione sia suscettibile di alienazione secondo la legge di circolazione delle quote stabilita dallo statuto sociale.
La speciale ipotesi di responsabilità dei soci, di cui all’art. 2476, comma VII, c.c., è circoscritta al pregiudizio derivante da operazioni alla cui concreta realizzazione abbiano partecipato gli amministratori. Essa ha carattere accessorio rispetto a quella degli amministratori e non è configurabile in assenza di quest’ultima.
Requisito implicitamente richiesto ai fini dell’applicabilità dell’art. 2476, comma VII, c.c. è che il socio ingeritosi nella gestione non sia anche un amministratore della società: ciò perché l’amministratore risponderebbe dei danni cagionati dalla sua condotta già ai sensi dell’art. 2476, comma I, c.c. (responsabilità verso la società) e dell’art. 2476, comma VI, c.c. (responsabilità verso il singolo socio o un terzo), in forza della titolarità del potere/dovere di amministrazione.
L’affermazione della responsabilità dei soci che si siano pronunciati in assemblea in senso favorevole ad una opzione gestionale postula almeno che la loro manifestazione di voto sia il risultato di un’effettiva e consapevole partecipazione al relativo processo decisionale.
I soci non possono essere ritenuti responsabili soltanto per il fatto di non aver adeguatamente vigilato sull’attività di gestione posta in essere dall’amministratore. Una tale condotta omissiva non rientra invero nelle fattispecie contemplate dall’art. 2476, comma VII, c.c., che richiedono un coinvolgimento diretto dei soci nell’assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli.
L’art. 2476, comma VII, c.c., esige che il comportamento del socio si connoti come intenzionale. Chi vuole avvalersi in giudizio di tale previsione normativa deve dunque fornire la prova che i soci cogestori abbiano perseguito con il loro voto l’intento di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri, o, quanto meno, che i soci convenuti fossero pienamente consapevoli della contrarietà dell’atto in questione a norme di legge o dell’atto costitutivo, o ai principi di corretta amministrazione, nonché delle sue possibili conseguenze dannose.

Commento

(di Daniele Minussi)
La possibilità di agire per il tramite dell'azione revocatoria (tanto ordinaria, quanto fallimentare) avverso l'atto con il quale il socio abbia rinunziato al diritto di opzione richiede necessariamente che tale diritto sia negoziabile. Tale situazione è esclusa quando, a cagione della sussistenza di un diritto di prelazione, di una clausola di gradimento ovvero del divieto di circolazione della partecipazione sociale, non sarebbe riscontrabile nella rinunzia alcun pregiudizio economico per i creditori del socio rinunziante.

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