Diritto di abitazione in capo al coniuge superstite ex art. 540 cod.civ.: non integra in capo a costui il possesso di un bene ereditario. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 23406 del 16 novembre 2015)
La permanenza, dopo il decesso del coniuge, di quello superstite nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili; tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c..