Diritto del proprietario di chiudere il proprio fondo: può il singolo condomino recintare il proprio autoparcheggio? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26426 del 16 dicembre 2014)

Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò non osti l'atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell'edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.
Il condomino che, nel recintare uno spazio di proprietà esclusiva, violi norme amministrative diverse da quelle in materia di distanze (nella specie, la normativa antincendio di cui al d.m. 1 febbraio 1986) non cagiona un immediato e contestuale danno ai vicini, il cui diritto al risarcimento richiede l'accertamento del nesso tra la violazione e il pregiudizio subito, la prova del quale, a carico della parte interessata, deve riguardare sia la sussistenza che l'entità del danno.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il condomino proprietario del posto auto nella rimessa condominiale senza chiedere nulla a nessuno erige una muratura a blocchi così provvedendo a separarlo stabilmente dagli altri parcheggi, per di più provvedendo a collegare il vano che si è venuto a creare con la propria retrostante cantina per il tramite di una piccola porta.
La condotta è pienamente legittima, dal momento che non determina alcun pregiudizio agli altri condomini, sia nella qualità di titolari esclusivi degli ulteriori posti auto, sia in quella di fruitori degli enti comuni condominiali. La facoltà di cui all'art.841 cod.civ. compete dunque anche al condomino e potrebbe essere esclusa solamente dal titolo di acquisto, dal regolamento condominiale ovvero dal fatto di determinare un pregiudizio nella fruizione degli enti comuni.

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