Diritto alla provvigione in capo a due distinti mediatori. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25799 del 5 dicembre 2014)

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia ponga in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo. Ne consegue che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, ovvero nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. Né, una volta concluso l'affare, assume rilevanza, sotto il profilo dell'incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera dello stesso, l'assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata successivamente a termine e con l'intervento di altro mediatore (come nella specie), non essendo un unico elemento di parziale differenziazione da solo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che per primo ha messo in relazione le parti tra di loro e l'affare tra esse concluso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ciò che conta, ai fini della maturazione del diritto a percepire la provvigione, è l'apporto causale del mediatore in relazione al perfezionamento dell'affare. Se tale rapporto eziologico sussiste, la provvigione è dovuta. Nella fattispecie la S.C. ha cassato la pronunzia d'appello che aveva escluso il diritto del mediatore alla provvigione nell'ipotesi in cui le due parti messe in contatto da costui, avevano soltanto successivamente concluso l'affare a condizioni economiche leggermente diverse dopo aver affidato al trattativa ad altro mediatore.

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