Diritto all'accesso agli atti del procedimento: occorre essere titolari di un interesse concreto, personale ed attuale. Il titolare del fondo confinante è tale rispetto agli atti finalizzati al rilascio del permesso di costruire. (Tar Sicilia, Sez. II, sent. n. 374 del 4 febbraio 2016)

Il ricorso relativo all’ostensione degli atti relativi all’autorizzazione del permesso edilizio deve essere accolto perché palesemente fondato ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. Il ricorrente, infatti, in qualità di proprietario di un fondo limitrofo a quello riferibile agli atti oggetto dell’istanza di ostensione in esame è certamente titolare di un interesse concreto, personale ed attuale, volto a verificare che i lavori posti in essere sulla suddetta area siano legittimi.
Ne consegue, in definitiva, che il ricorso deve essere accolto e che, per l’effetto, deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato nonché ordinato all’amministrazione resistente di consentire al ricorrente di accedere agli atti relativi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Diritto alla privacy e diritto all'accesso rappresentano esigenze potenzialmente confliggenti. Come poter decidere se prevalga l'una istanza ovvero l'altra? Se il vicino di casa sta costruendo e si ha il sospetto che non abbia rispettato la normativa urbanistica è ben possibile domandare agli uffici comunali di poter accedere alla documentazione del relativo procedimento amministrativo. Nella fattispecie tale diritto all'accesso era stato negato dagli Uffici comunali sulla base di una mera clausola di stile ed in relazione a non meglio individuati "interessi facenti capo a terzi", la cui riservatezza avrebbe dovuto essere protetta.

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