Diritti successori in morte del padre naturale: è necessario che non vi sia contrasto tra stati di filiazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15990 del 25 giugno 2013)

Il figlio non può far valere le proprie ragioni ereditarie nei confronti dei beni della successione del padre naturale, in presenza di una sentenza di accoglimento dell'azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo altrui, se questa non è ancora passata in giudicato e non è idonea, quindi, a superare la permanenza del contrasto tra "status" che, ai sensi dell'art. 253 c.c., determina l'inammissibilità di ogni pretesa fondata sulla filiazione naturale.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' evidente che soltanto il passaggio in giudicato della sentenza che sancisce l'assenza del rapporto di filiazione legittima che si pone in contrasto con quello di filiazione naturale possa aprire la via alla considerazione dei diritti successori spettanti al figlio naturale.

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