Difformità fra planimetria e dati risultanti da un contratto di vendita immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12594 del 22 maggio 2013)

La difformità tra i dati risultanti da un contratto avente ad oggetto beni immobili e la richiamata planimetria, ad esso allegata, involge una questione di fatto, che il giudice di merito deve risolvere ricostruendo la volontà delle parti alla luce del testo complessivo degli atti, rimanendo la sua decisione sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità non consisteva nella difformità tra dati catastali e risultanze planimetriche e stato di fatto dell'immobile (ciò a cui si riferisce la legge 122/2010 e che condurrebbe alla nullità dell'atto), bensì alla incongruenza tra gli elementi ritraibili dalla planimetria ed il tenore testuale dell'atto negoziale. La relativa questione, risolta dalla Corte di merito nel senso della prevalenza delle risultanze letterali del titolo, sfugge alla valutazione di legittimità se motivata logicamente.

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