Diffida ad adempiere, risarcimento del danno e caparra confirmatoria. Cosa ne è di Cass. SSUU 553/2009? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2999 del 28 febbraio 2012)

La risoluzione di diritto del contratto per diffida ad adempiere (non accompagnata dalla richiesta di risarcimento del danno), ai sensi dell'art. 1454 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di ottenere, secondo il disposto dell'art. 1385 c.c., invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, con la conseguenza che, sebbene spetti al giudice di accertare che l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza, non è poi onere della parte adempiente provare anche il danno nell' an e nel quantum debeatur.

Commento

(di Daniele Minussi)
Pronunzia apparentemente contrastante rispetto a Cass. SSUU 553/2009, rieccheggiante Cass. Civ. Sez. I, 319/01.
Rispetto all'esercizio della facoltà da parte di uno dei contraenti di comminare la risoluzione del contratto nell'ipotesi di perdurante inadempimento dell'altra parte, senza aver parallelamente domandato (ora per allora, vale a dire per l'ipotesi in cui la condotta negligente persista) il risarcimento del danno, non è incompatibile l'applicazione della dinamica propria della caparra confirmatoria. Essa, come è noto, esonera la parte dal dover dar conto della esistenza e della quantificazione del pregiudizio subìto.
Il nodo della decisione è costituito dal concreto apprezzamento del principio di cui all'art.1453 cod.civ.. Se ho domandato giudizialmente la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno non potrei far valere l'attivazione del meccanismo della caparra (secondo l'insegnamento di Cass. SSUU 553/2009), ma se mi sono limitato a far valere una causa di risoluzione di diritto "assimilata, quoad effectum, all'esercizio del diritto di recesso legale..." (sic!), ben potrei giovarmi del meccanismo di forfettizzazione del pregiudizio di cui all'art.1385 cod.civ.. Insomma: "un color bruno che non è nero ancora e 'l bianco more...".

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