Differenza fra divisione transattiva e divisione divisoria. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13942 del 3 agosto 2012)

Il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, comma I, c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, comma II, c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va rilevato come la nozione stessa di "transazione divisoria" e di "divisione transattiva" si imperni sulla prevalenza causale dell'uno rispetto all'altro tipo negoziale. La qualificazione prevalentemente in chiave divisionale non può che vedere una riconduzione degli assegni ai singoli condividenti comunque riconducibile alle quote astrattamente loro spettanti, pur dovendosi dar atto che nel concetto di divisione la nozione di "conguaglio" ha propriamente la funzione di attenuare tale proporzionalità, fino al punto da sfumarla del tutto (nell'ipotesi di attribuzione del solo conguaglio ad uno o più tra i condividenti). Forse non sarebbe stato inappropriato fare riferimento, ai fini della distinzione, alla prevalenza della funzione di sedazione della lite (quand'anche solo potenziale) per il tramite della reciprocità delle concessioni.

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