Diffamazione a mezzo web: diritto di critica e di cronaca e superamento dei limiti di continenza. (Tribunale di Caltanissetta, 26 maggio 2014)

Si configura il reato di diffamazione a carico dell’estensore dell’articolo pubblicato sul sito web, laddove lo scritto, assume una valenza fortemente denigratoria della dignità personale e della reputazione della persona offesa (in questo caso un magistrato), esulando del tutto dai limiti ammessi al lecito esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e all’efficacia scriminante ad esso riconosciuta dall’ordinamento, risolvendosi in un attacco gratuito alla sfera personale della vittima, utilizzata, al pari della sottostante vicenda giudiziaria, per affermare principi ideologici che nulla avevano a che vedere né con gli atti processuali in discorso, né con le persone che li avevano redatti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico un articolo pubblicato sul web si era risolto in un attacco di carattere personale ad un magistrato, il cui concreto operato relativo alla definizione giudiziaria di una vicenda di bullismo scolastico ed omofobia, era servito come spunto “ideologico” per partire all’attacco dell’estensore del provvedimento, appellato come “la punta avanzata della involuzione culturale italiana del 2007… per intendersi, quella che sostiene che gli omosessuali andrebbero garrotati”, Insomma: nessuna pertinenza della critica rispetto all’impianto logico della pronunzia.

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