Difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento non comporta la nullità dell’atto rilevabile d’ufficio (Cass. 18 settembre 2015, n. 18448)

Il difetto di sottoscrizione dell’atto di accertamento non comporta automaticamente la nullità dell’atto rilevabile ex officio ai sensi dell’art. 21 septies legge 241/1990.
L’art. 61 c. 2 Dpr 600/1973 dispone, infatti, che "la nullità dell'accertamento, ex art. 42 c. 3 e art. 43 c. 3 e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado".

Commento

(di Silvio D'Andrea)
L’eccezione di nullità dell'atto tributario è, dunque, qualificata ex lege come "eccezione ad istanza di parte", confermando l’impostazione della legislazione tributaria diretta ad una sostanziale equiparazione dei vizi di nullità degli atti impositivi con i vizi di invalidità – annullabilità dell'atto amministrativo, con conseguente esclusione di una generale rilevabilità ex officio di detti vizi da parte del Giudice di merito e di legittimità.
Il difetto di sottoscrizione dell’atto di accertamento non comporta, quindi, automaticamente la nullità dell’atto rilevabile ex officio ex art. 21 septies legge 241/1990.
Vero è che il citato art. 21 septies, introdotto nel testo della legge sul procedimento amministrativo dalla legge di riforma dell’11 febbraio 2005, n. 15, dispone al primo comma "È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge", purtuttavia la categoria della nullità introdotta dalla citata legge 15/2005 non produce concrete conseguenze in ambito tributario che, costituendo un sottosistema del diritto amministrativo, fa si che le norme fiscali che disciplinano la stessa materia (nella fattispecie l’art. 61 c. 2 Dpr 600/1973), avendo natura speciale, prevalgono sulle norme di carattere generale della novellata legge 241/1990.

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