Difetto di menzione della dichiarazione di coerenza oggettiva e soggettiva dei dati catastali: nullità della vendita immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8611 dell’11 aprile 2014)
È legittima la sanzione disciplinare inflitta al notaio per aver rogato atti di compravendita immobiliare nei quali è stata omessa sia la dichiarazione degli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali, menzione prevista a pena di nullità dell’atto dall’art. 29, comma I bis. della l. n. 52/1985, comma aggiunto dalla l. n. 122/10, sia la dichiarazione di conformità a firma del tecnico abilitato, dovendosi ricordare che detti incombenti sono previsti a pena di nullità assoluta.
La vendita immobiliare priva della dichiarazione di coerenza dei dati catastali non soddisfa infatti la ratio pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale ed è affetta da nullità assoluta, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio rogante.