Difetto di menzione della dichiarazione di coerenza oggettiva e soggettiva dei dati catastali: nullità della vendita immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8611 dell’11 aprile 2014)

È legittima la sanzione disciplinare inflitta al notaio per aver rogato atti di compravendita immobiliare nei quali è stata omessa sia la dichiarazione degli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali, menzione prevista a pena di nullità dell’atto dall’art. 29, comma I bis. della l. n. 52/1985, comma aggiunto dalla l. n. 122/10, sia la dichiarazione di conformità a firma del tecnico abilitato, dovendosi ricordare che detti incombenti sono previsti a pena di nullità assoluta.
La vendita immobiliare priva della dichiarazione di coerenza dei dati catastali non soddisfa infatti la ratio pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale ed è affetta da nullità assoluta, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio rogante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sanzione della nullità per il difetto di menzione è testualmente prevista dalla legge 122/2010. Non è sufficiente, al riguardo, la presenza in atto della descrizione dell'immobile con i confini, i dati catastali e l'intestazione in capo all'alienante in base alla quale costui attesta la conformità della sola planimetria allo stato di fatto dell'immobile. E' infatti indispensabile che sia presente la menzione della corrispondenza tra dati catastali indicati, risultanze della planimetria e situazione di fatto (c.d. coerenza oggettiva e soggettiva).
La nullità testuale prevista dalla legge rende indispensabile la menzione della elaborata formula da inserire negli atti di trasferimento immobiliare come dichiarazione della parte alienante, la cui difettosità conduce alla nullità dell'atto ed all'irrogazione di sanzioni disciplinari per il notaio "distratto".

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