Detraibilità degli interessi passivi che maturano sul conto di finanziamento accessorio

In data 12 aprile 2011 è stata emanata dall'Agenzia delle Entrate la Risoluzione N. 43/E, avente ad oggetto consulenza giuridica ex art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir e detraibilità degli interessi passivi che maturano sul conto di finanziamento accessorio.
Leggi il testo completo della risoluzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'Agenzia delle Entrate risponde positivamente al quesito relativo alla detraibilità IRPEF degli interessi passivi che si generano sul conto di finanziamento accessorio. Quest'ultimo è quel conto che viene generato all'esito dell'operazione di rinegoziazione del mutuo che viene trasformato dall'originario tasso variabile in mutuo a rata fissa e durata variabile.
Ciò mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di una rata fissa di ammontare predeterminato, risultante dall’applicazione all’importo ed alla scadenza originari del mutuo del tasso di interesse risultante dalla media dei tassi di interesse applicati nel 2006. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originario e quello che risulta per effetto della rinegoziazione viene addebitata su un altro conto, cioè il c.d. “conto di finanziamento accessorio”.
Alla data di scadenza originaria del mutuo, l’eventuale debito che risulta dal conto accessorio per effetto delle differenze tra rate originarie e rate rinegoziate, viene rimborsato dal cliente con rate costanti uguali a quelle definite con la rinegoziazione. Dunque anche tali interessi sono detraibili dal contribuente, ovviamente alle condizioni ed entro i limiti di legge.

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