Determinazione del valore dell’avviamento commerciale: non conta quanto guadagni, ma quanto fatturi. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7324 del 28 marzo 2014)

Ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale quale parte del corrispettivo di cessione d'azienda, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro secondo il disposto degli artt. 51 e 2, comma IV, del D.p.r. n. 460/1996, quest’ultima avente funzione di fungere da parametro minimo per il relativo calcolo, dovrà applicarsi la percentuale di redditività nella misura ritenuta congrua dal giudice del merito alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto dalla norma.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non conta quello che guadagna effettivamente l'imprenditore, ma quello che potrebbe guadagnare secondo un calcolo "a tavolino": è questa, in via di estrema sintesi, la conclusione a cui è pervenuta la S.C.. Come è noto l'avviamento costituisce una qualità fondamentale dell'azienda: ne rappresenta l'aspetto saliente, nella misura in cui esprime l'attitudine dell'attività d'impresa di produrre utili. Allo scopo di determinare il valore di tale essenziale componente del compendio aziendale è stato deciso che si debba applicare la percentuale di redditività rispetto alla media dei ricavi degli ultimi tre anni ritenuta congrua dal giudice di merito e non già la media degli utili operativi dell'ultimo triennio.

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