Determinatezza o determinabilità dell’oggetto di contratto preliminare di vendita immobiliare. Non sono indispensabili i dati catastali e le coerenze nel preliminare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11237 del 31 maggio 2016)

Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto di un preliminare di vendita di immobile non postula la specificazione dei dati catastali, trattandosi di indicazione rilevante ai fini della trascrizione, ma non indispensabile per la sicura identificazione del bene, evincibile anche da altri dati.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' possibile integrare gli elementi catastali difettosi nel preliminare acquisendoli per altra via? La S.C. rimarca la differenza tra contratto preliminare e contratto traslativo della proprietà. Infatti la precisa identificazione catastale del bene, l'indicazione di almeno tre delle coerenze è indispensabile ai fini della trascrizione, ma non si pone come elemento indefettibile per la validità dell'accordo afferente ad una negoziazione meramente preliminare. Ciò che conta è che non sussistano dubbi sulla identificazione dell'unità immobiliare oggetto della vendita, ben potendo gli ulteriori dati essere ricavati aliunde nel corso del giudizio. Ovviamente tali dati risultano necessari ai fini dell'emanazione della pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ.. Quello esaminato non è l'unico aspetto rilevante posto all'attenzione della S.C., la quale ha altresì avuto modo di ribadire come, ai fini della produzione dell'effetto traslativo, la pronunzia resa ai sensi della norma sopra riferita, deve chiaramente prevedere il pagamento integrale del prezzo previsto (nella specie, mediante accollo del residuo mutuo ipotecariamente garantito).

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