Detenzione del bene in capo al comodatario: esclusione del possesso ad usucapionem. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18352 del 31 luglio 2013)

Deve escludersi la sussistenza in capo al comodatario del possesso ad usucapionem sul box auto avuto in comodato, laddove il proprietario-comodante abbia continuato negli anni a pagare relativamente all’immobile gli oneri condominiali oltre che le imposte, mostrando così di considerare ancora il bene come parte integrante del proprio patrimonio, dovendosi considerare mera detenzione precaria quella del comodatario, revocabile dai concedenti: ne consegue la restituzione del cespite agli eredi del de cuius comodante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il vero problema è costituito dalla prova della reale natura giuridica della disponibilità materiale del bene da parte di chi lo gode: costui può dirsi possessore ovvero mero detentore?
La S.C. ha risposto in quest'ultimo senso nel caso concreto di chi, avendo "prestato" il box al vicino, abbia comunque continuato a corrispondere le imposte dovute a fronte della proprietà del bene e le relative spese condominiali.

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