Deroga al criterio legale di riparto delle spese condominiali: indispensabile la deliberazione assembleare unanime. (Appello di Lecce, sez. dist. Taranto, sent. n. 43 del 6 febbraio 2017)

Sono nulle le deliberazioni dell'assemblea condominiale, approvate a maggioranza, dalle quali risulti una ripartizione delle spese effettuata non sulla base delle vigenti tabelle millesimali, ma in parti uguali tra i condomini e ciò in quanto, per aversi una ripartizione di spesa "personalizzata", cioè contrattuale, è necessario il consenso unanime di tutti i condomini. (Nel caso di specie, la deliberazione era stata effettuata con il criterio della maggioranza).

Commento

(di Daniele Minussi)
Le spese vengono ripartite in parti eguali e non per millesimi? Possibile, ma serve il consenso unanime di tutti i condomini. Questo il principio, invero banale, posto dalla Corte di merito di seconde cure. Nel caso di specie, al contrario, si era fatta deroga rispetto al criterio di legge, avendo l'assemblea deliberato a maggioranza. Non si sfugge, conformemente ai principi generali, alla declaratoria di radicale nullità della deliberazione, che ha disposto di un diritto individuale del singolo condomino senza il consenso di quest'ultimo.

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