Deduzione del canone di locazione dello studio professionale di proprietà di società partecipata dallo stesso professionista conduttore. La scelta dell’opzione fiscale meno onerosa è abuso di diritto? (CTP Alessandria, Sez. I, sent. n. 386 del 14 novembre 2016)

Non costituisce abuso del diritto, ma legittimo risparmio di imposta, il fatto che un notaio abbia portato in deduzione i canoni di locazione dello studio professionale relativi ad un contratto stipulato con una società di cui è socio al 99% il coniuge dello stesso notaio. Ciò in quanto il contribuente è libero di scegliere, tra due regimi previsti dalla legge, quello fiscalmente meno oneroso. Ne consegue che il contribuente può optare per il regime più favorevole ai sensi dell’art. 10 bis, comma IV, L. n. 212/2000, ossia quello di deduzione dei costi di locazione invece della (mancata) deducibilità delle quote di ammortamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un'altra pronunzia sul disputato tema dell'abuso (fiscale) del diritto. E' forse fiscalmente coattiva la scelta di acquistare uno studio professionale deducendone annualmente i relativi costi in ammortamento? Non è (fiscalmente) legittimo far acquistare lo studio alla società di famiglia e successivamente assumerlo in locazione, deducendo i relativi canoni? I due regimi tributari configurano vie fiscalmente riconosciute come legittime: ne segue che il contribuente ben può scegliere quale via seguire.

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