Decorso della prescrizione del diritto di accettare l'eredità: impossibilità di configurare cause di sospensione del termine ulteriori rispetto a quelle di cui all'art.480 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8776 del 10 aprile 2013)

La prescrizione del diritto di accettare l'eredità, di cui all'art. 480 cod. civ., rimane sospesa nei soli casi espressamente stabiliti da detta norma, non sussistendo altri fatti impeditivi del suo decorso. (Nella specie, la S.C., alla luce dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile alla prescrizione del diritto di accettazione ereditaria la causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ.).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco l'impossibilità di configurare, in riferimento al diritto di accettazione dell'eredità, cause di sospensione del termine prescrizionale decennale ulteriori rispetto a quelle di cui alla norma specifica (480 cod.civ.), con speciale riferimento a quelle generali di cui all'art.2941 cod.civ. (nonchè di cui all'art.2942 cod.civ.).

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