Decorrenza del termine di prescrizione nel contratto di assicurazione per conto altrui (Cass. Civ., Sez. III, n. 15376 del 13 luglio 2011)

In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal comma III dell’art. 2952 c.c. decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, vale a dire al soggetto assicurato ai sensi dell’art. 1891 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La precisazione della S.C., invero intuitiva, ha quale termine di riferimento il contratto di assicurazione per conto altrui (art.1891cod.civ.), vale a dire quel contratto di assicurazione che viene stipulato da una parte che non coincide con l'assicurato e che ben può essere sussunto sotto la categoria del contratto a favore di terzo di cui all'art.1411 cod.civ..

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