Decorrenza del diritto al risarcimento da danno prodotto da farmaco difettoso (Cass. Civ., Sez. III, n. 7441 del 31 marzo 2011)

In tema di responsabilità da prodotto farmaceutico la conoscenza o conoscibilità del difetto del farmaco, idonea a determinare il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione ai sensi dell’art.13, comma I, del D.P.R. n. 224/1988, non può in ogni caso ravvisarsi fino al momento nel quale non venga disposta la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità sanitaria e sempre che il provvedimento di revoca identifichi il difetto. Occorre inoltre anche che il provvedimento di revoca non venga impugnato in sede amministrativa o giudiziale. In quest’ultimo caso solo il definitivo esito di tali tutele è idoneo a far decorrere la prescrizione. Ne consegue che a far decorrere la prescrizione non basta la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) del prodotto farmaceutico da parte dell’autorità sanitaria in quanto tale sospensione ha carattere provvisorio e determina una situazione di incertezza sull’esistenza del difetto in attesa che si concludano gli accertamenti necessari per acclarare l’esistenza del difetto fino ad allora soltanto supposto come probabile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va preliminarmente riferito che la disciplina applicata dalla sentenza in commento è stata abrogata dall'art. 146 del D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) che ha novellato la materia in maniera organica agli artt. da 114 a 127. Attualmente la materia è disciplinata dagli artt. 125 e 126 del Codice del Consumo che pongono specifici termini prescrizionali e decadenziali.

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