Decorrenza del diritto al risarcimento da danno prodotto da farmaco difettoso (Cass. Civ., Sez. III, n. 7441 del 31 marzo 2011)
In tema di responsabilità da prodotto farmaceutico la conoscenza o conoscibilità del difetto del farmaco, idonea a determinare il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione ai sensi dell’art.13, comma I, del D.P.R. n. 224/1988, non può in ogni caso ravvisarsi fino al momento nel quale non venga disposta la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità sanitaria e sempre che il provvedimento di revoca identifichi il difetto. Occorre inoltre anche che il provvedimento di revoca non venga impugnato in sede amministrativa o giudiziale. In quest’ultimo caso solo il definitivo esito di tali tutele è idoneo a far decorrere la prescrizione. Ne consegue che a far decorrere la prescrizione non basta la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) del prodotto farmaceutico da parte dell’autorità sanitaria in quanto tale sospensione ha carattere provvisorio e determina una situazione di incertezza sull’esistenza del difetto in attesa che si concludano gli accertamenti necessari per acclarare l’esistenza del difetto fino ad allora soltanto supposto come probabile.