Decesso dell’assegnatario di casa popolare nel tempo che precede il perfezionamento del contratto di cessione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7005 dell’8 maggio 2012)

Con il pagamento dell'ultima rata di prezzo si verifica il trasferimento di proprietà dell'alloggio di edilizia popolare ed economica, già ceduto con riserva di proprietà all'originario assegnatario, poi deceduto, con la conseguenza che da parte degli eredi non è necessaria alcuna manifestazione di volontà per l'acquisizione di tale diritto; mentre, solo nel caso di decesso dell'assegnatario prima della stipula del contratto di cessione, il subentro nel diritto "personalissimo" all'assegnazione non si verifica iure hereditatis, essendo regolato dalle speciali disposizioni in materia.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sorte dell'alloggio di edilizia economico-popolare ceduto con patto di riservato dominio muta in dipendenza di quando abbia avuto luogo la morte dell'assegnatario.
Infatti nel tempo che precede il pagamento dell'ultima rata e la susseguente stipulazione dell'atto di quietanza che segna anche il definitivo consolidamento del diritto di proprietà sull'unità immobiliare il diritto all'assegnazione segue le regole proprie della speciale disciplina (la quale prevede la sussistenza di specifici requisiti in capo all'assegnatario), mentre successivamente all'assegnazione che ha luogo in esito alla corresponsione dell'ultima rata, assumono efficacia le regole ordinarie proprie della successione a causa di morte.

Aggiungi un commento