Dati catastali e individuazione di un immobile oggetto di compravendita. Prevale la descrizione del bene e delle coerenze. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3996 del 15 febbraio 2017)

In tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Qual è la rilevanza dell'indicazione dei dati identificativi catastali? Secondo la S.C. essa non si palesa come essenziale e determinante, ogniqualvolta il titolo enunzi una descrizione dell'immobile e delle confinanze dissonante. Farebbe eccezione l'ipotesi (invero infrequente) in cui le parti abbiano esclusivamente fatto riferimento a tali dati e, per di più, essi non manifestino un contrasto con le coerenze (cioè i dati dei mappali confinanti). Rimane da chiedersi che cosa ne sia dell'atto catastalmente incoerente dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 29 della Legge 52/85 il cui comma 1 bis, come introdotto dalla l. 1228/2010, testualmente dispone che "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale." In senso conforme, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 9896/10.

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