Danno patrimoniale e non patrimoniale da demansionamento. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 7667 del 27 marzo 2013)

Il danno professionale conseguente a un demansionamento (quale possibile componente sia di un danno patrimoniale, anche in termini di perdita di chances, sia di un danno non patrimoniale) deve essere provato da chi lo deduce per chiederne il risarcimento e che tale prova può essere data, ai sensi dell’art. 2729 c.c. anche e soprattutto quando trattasi di danno non patrimoniale attraverso l’allegazione, quali presunzioni aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza, di elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso di specie riguardava un Dirigente "demansionato" illegittimamente (in base al fatto che la struttura alla quale era a capo, seppure ridotta, aveva mantenuto l'esigenza di essere comunque dotata di una persona con mansioni dirigenziali). Il pregiudizio consiste sia in una componente patrimoniale (legata anche nella perdita di chances), sia in una componente non patrimoniale (legata alla perdita di professionalità e di immagine professionale).

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