Danno da lutto per la morte del figlio in esito a sinistro stradale: il risarcimento spetta non soltanto alla madre, ma anche alla di lei convivente di fatto. (Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, sent. n. 315 del 2 marzo 2016)

Deve ritenersi che il danno da lesione del rapporto parentale debba essere ricondotto nell’alveo dell’art. 2059 c.c. e riconosciuto alla convivente di fatto della madre del soggetto deceduto a condizione che sussista un significativo e duraturo legame affettivo con la vittima primaria, dovendo osservarsi che la questione dell’esistenza o dell’assenza di una “vita familiare” ex art. 8 CEDU, in assenza di qualsiasi vincolo di parentela, è anzitutto una questione di fatto e ricomprende anche le unioni omosessuali.
Nel caso di polizza infortuni, qualora si verifichi il caso morte, si applica la disciplina propria delle assicurazioni sulla vita che non incontra il limite del principio indennitario con conseguente non applicabilità dell’art. 1916 cc.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala non tanto per la riconduzione del "danno parentale" al novero dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod.civ., ma per la valorizzazione della famiglia di fatto e dell'eventuale rapporto omosessuale. Infatti è stato stabilito dalla Corte emiliana che il risarcimento spetti non soltanto alla madre della vittima, ma anche alla sua compagna. Elemento dirimente in questo senso è rappresentato unicamente dalla stabilità del legame che, secondo la CEDU costituisce quella "vita familiare" di cui occorre tener conto ai fini della spettanza del risarcimento. Un tempo si parlava di rischio di moltiplicazione di istanze risarcitorie...

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