D.M. 1-3-06 n. 111, Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

D.M. 1-3-06 n. 111, Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.


ART. 1
OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
c) concessionario/i, indica il soggetto individuato da AAMS per l'affidamento delle specifiche attività e funzioni pubbliche per l'esercizio delle scommesse a quota fissa;
d) esito, il risultato dell'avvenimento certificato da AAMS ai fini della scommessa;
e) esito pronosticabile o concorrente ovvero evento, uno dei possibili esiti contemplati per una determinata tipologia di scommessa;
f) avvenimento o frazione di avvenimento, l'evento, anche non sportivo, su cui si effettua la scommessa;
g) gioco responsabile, l'insieme delle iniziative poste in essere da AAMS e dai concessionari per assicurare una fruizione di gioco, da parte dei partecipanti, sicura e tutelante degli interessi individuali e pubblici;
h) movimento netto, l'incasso lordo della raccolta delle scommesse a quota fissa al netto dell'importo delle scommesse annullate e/o rimborsabili;
i) luogo/hi di vendita, il punto di vendita autorizzato alla raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimenti di AAMS e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773; il luogo di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite;
l) percentuale di allibramento, il limite massimo posto dal concessionario, a tutela del partecipante, alle quote sugli esiti pronosticabili per ciascun tipo di scommessa;
m) partecipante, o scommettitore o giocatore, colui che effettua la scommessa;
n) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa;
o) quota, il numero intero, seguito al massimo da due decimali, il quale, moltiplicato per la posta di gioco determina l'importo, per ciascun avvenimento oggetto di scommessa, da restituire al partecipante in caso di vincita;
p) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
q) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse;
r) scommessa telematica, la scommessa a quota fissa effettuata con modalità «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;
s) tipologia di scommessa, l'insieme dei possibili esiti pronosticabili per un medesimo avvenimento;
t) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse.


ART. 2
CAPO I Norme generali relative alle scommesse (SOGGETTI ABILITATI ALLA RACCOLTA)

1. La raccolta delle scommesse è effettuata dai concessionari individuati da AAMS nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, secondo le modalità ed i princìpi stabiliti dall'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le caratteristiche delle reti distributive dei concessionari, di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimenti di AAMS.
3. La raccolta delle scommesse è effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalità «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva.
4. AAMS può autorizzare il concessionario, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e limitatamente allo svolgimento degli stessi, all'apertura di suoi luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse; AAMS, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri per il rilascio di detta autorizzazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse.


ART. 3
OGGETTO DELLE SCOMMESSE

1. Le scommesse hanno per oggetto avvenimenti sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed avvenimenti non sportivi, individuati da AAMS secondo le modalità indicate all'articolo 5.


ART. 4
SCOMMESSE AMMESSE E CARATTERISTICHE DELLE SCOMMESSE

1. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse.
2. Le scommesse, di cui al comma 1, ammesse sono:
a) singola, cioè riferita ad un esito di un solo avvenimento;
b) multipla, detta anche «martingala», ovvero una scommessa riferita agli esiti di più avvenimenti.
3. Con decreti di AAMS sono stabilite le caratteristiche delle tipologie di scommessa e delle scommesse sistemistiche ammissibili.


ART. 5
PROGRAMMA UFFICIALE

1. L'elenco delle discipline sportive nonchè delle categorie di avvenimenti non sportivi è definito ed aggiornato con decreto di AAMS.
2. AAMS predispone, anche su proposta dei concessioriari, e rende pubblico, con periodicità almeno mensile, il programma ufficiale degli avvenimenti, sportivi e non sportivi, sui quali sono ammesse scommesse. Tale programma costituisce l'unico documento in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono riportati, per ciascun avvenimento:
a) la disciplina sportiva o la categoria di appartenenza per gli avvenimenti non sportivi;
b) data ed ora di chiusura dell'accettazione;
c) tipologie di scommessa ammesse.
3. Ogni variazione al programma ufficiale è tempestivamente comunicata ai concessionari.
4. Sulla base del programma ufficiale, di cui al comma 2, il concessionario redige il programma di accettazione contenente le quote relative a ciascun esito pronosticabile per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple. Per ogni avvenimento, il programma di accettazione indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. Il programma di accettazione è pubblicato nei luoghi di vendita e, relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta; ogni variazione al programma di accettazione è tempestivamente comunicata dal concessionario al pubblico con le medesime modalità. I concessionari possono definire quote diverse per le scommesse effettuate presso i luoghi di vendita e per le scommesse telematiche.
5. La chiusura dell'accettazione è stabilita in relazione all'avvenimento ed alla tipologia di scommessa prevista per lo stesso.
6. L'orario di riferimento, ai fini delle scommesse, è quello del totalizzatore nazionale.


ART. 6
VALIDITA' DELLE SCOMMESSE E DEI RISULTATI CHE NE COSTITUISCONO L'OGGETTO

1. Sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l'esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse.
3. La scommessa su un avvenimento sportivo è considerata non valida:
a) quando l'avvenimento non si è svolto entro i tre giorni successivi alla data stabilita nel programma ufficiale;
b) quando nessun concorrente si è classificato;
c) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre.
4. La scommessa su un avvenimento non sportivo è considerata non valida quando l'avvenimento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato verificarsi dell'avvenimento stesso.
5. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.
6. Nel caso di scommesse su risultati parziali e su altri fatti connessi ad un avvenimento sportivo, la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo di gara, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento è sospeso o annullato.
7. Se uno o più avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano non validi, la scommessa resta valida e all'avvenimento o agli avvenimenti non validi è assegnata quota uguale ad 1 (uno). L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all'articolo 9, comma 4, sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti a cui è assegnata quota 1 (uno).
8. Ai fini delle scommesse, l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ad AAMS, che provvede a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili; ai medesimi fini AAMS provvede direttamente ad acclarare e certificare gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per l'avvenimento oggetto di scommessa.


ART. 7
RIMBORSI

1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
a) per motivi tecnici, non sia consentito il riscontro delle scommesse accettate;
b) in caso di scommessa non valida;
c) relativamente alle scommesse su avvenimenti sportivi, in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse per l'anticipazione dell'orario di inizio degli avvenimenti oggetto di scommessa, limitatamente alle scommesse accettate oltre il limite stabilito all'articolo 5, comma 5.
2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso attraverso apposito comunicato di AAMS, inviato ai concessionari, che ne curano la comunicazione ai partecipanti mediante affissione nei luoghi di raccolta delle scommesse e diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta a distanza delle scommesse; a seguito di tali comunicazioni i partecipanti possono richiedere i rimborsi.


ART. 8
PUBBLICITA' DEGLI ESITI E COMUNICAZIONI

1. AAMS trasmette ai concessionari le comunicazioni degli esiti nonchè le ulteriori comunicazioni relative agli avvenimenti oggetto di scommessa; i concessionari ne curano la comunicazione ai partecipanti mediante affissione nei luoghi di raccolta delle scommesse e diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta a distanza delle scommesse.


ART. 9
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE VINCITE E CALCOLO DELLE QUOTE

1. Le quote indicate nel programma di accettazione non possono essere inferiori ad 1 (uno) e sono comprensive della restituzione della posta di gioco.
2. Una scommessa singola è vincente quando l'esito pronosticato dal partecipante è corrispondente all'esito dell'avvenimento oggetto di scommessa. L'importo della vincita è pari al prodotto tra la quota e la posta di gioco.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 6, comma 7, una scommessa multipla è vincente quando tutti gli esiti pronosticati dal partecipante sono conformi agli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa. L'importo da riscuotere in caso di vincita è pari al prodotto, troncato al sesto decimale, tra le quote di ciascun avvenimento oggetto di scommessa e la posta di gioco. L'importo della vincita è troncato al secondo decimale.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, è facoltà del concessionario prevedere, per le scommesse multiple, sistemi di maggiorazione delle vincite, resi tempestivamente noti ai partecipanti mediante pubblicazione nel programma di accettazione.


ART. 10
POSTA DI GIOCO

1. La posta unitaria di gioco per le scommesse a quota fissa è stabilita in un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a tre euro. Eventuali variazioni alla posta unitaria sono effettuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Al movimento netto delle scommesse a quota fissa si applicano le aliquote di imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come modificato dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


ART. 11
RAPPORTI CON ALTRI TRIBUTI

1. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è compresa nell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni.
2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.


ART. 12
PERCENTUALE DI ALLIBRAMENTO E MASSIMALI DI VINCITA

1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni esito pronosticabile di un avvenimento.
2. È facoltà di AAMS introdurre limiti alla percentuale di allibramento.
3. Le quote offerte dal concessionario, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione e comunque entro la chiusura dell'accettazione purchè rese pubbliche, rispettano i limiti della percentuale di allibramento di cui al comma 2.
4. Non è consentita l'accettazione di scommesse la cui vincita potenziale è superiore a 10.000,00 (diecimila) euro; tale importo è aggiornato periodicamente con provvedimento di AAMS.


ART. 13
PARITA'

1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come esito pronosticabile, la quota per la scommessa del singolo avvenimento, fermo restando quanto stabilito all'articolo 9, comma 1, è determinata dal rapporto tra la quota pattuita ed il numero degli esiti risultati in parità; la nuova quota, così determinata, è considerata anche nel calcolo della scommessa multipla nel quale l'avvenimento è ricompreso.
2. AAMS definisce, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3, le modalità di determinazione della quota, nei casi di parità, per le tipologie di scommessa che prevedono due o più possibilità di vincita.


ART. 14
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata alla commissione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse. La commissione decide entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
3. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.


ART. 15
CONTROLLI E SANZIONI

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita, nonchè sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi.
2. In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento, AAMS adotta provvedimenti di sospensione del collegamento informatico tra il totalizzatore nazionale ed il concessionario e, nei casi di particolare gravità, i provvedimenti di decadenza dalla concessione.


ART. 16
FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute, a titolo di imposta unica nonchè le vincite ed i rimborsi non riscossi di cui all'articolo 20, comma 2, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.


ART. 17
PAGAMENTO DELLE VINCITE E DEI RIMBORSI

1. Il pagamento delle vincite nonchè dei rimborsi è effettuato dai luoghi di vendita solo dopo la comunicazione da parte di AAMS ai concessionari, per il tramite del totalizzatore nazionale, degli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa.
2. Gli importi relativi alle vincite ed ai rimborsi, per le scommesse effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei luoghi di vendita stessi, anche temporanei, dove è stata effettuata la scommessa, nonchè presso ogni altro punto indicato dal concessionario secondo le modalità individuate con decreti relativi alle nuove modalità di distribuzione delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli importi relativi alle vincite ed ai rimborsi, per le scommesse telematiche, sono riscossi secondo le modalità stabilite con provvedimenti di AAMS.


ART. 18
RICEVUTA DI PARTECIPAZIONE PER LE SCOMMESSE EFFETTUATE PRESSO I LUOGHI DI VENDITA

1. L'accettazione delle scommesse presso i luoghi di vendita è certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di partecipazione e quelli contrassegnati sulla schedina di gioco ovvero dettati agli addetti ai terminali è responsabilità del partecipante, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta di partecipazione entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.
3. Con decreto di AAMS sono definiti i contenuti della ricevuta di partecipazione.
4. In caso di vincita o di rimborso, l'importo pagato o rimborsato, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione delle scommesse.


ART. 19
ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE TELEMATICHE

1. L'accettazione delle scommesse telematiche è registrata secondo le modalità stabilite con provvedimenti di AMMS.
2. Le scommesse telematiche non possono essere annullate.


ART. 20
TERMINI DI DECADENZA

1. Ferma la sussistenza del credito maturato, i partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita, qualora il pagamento degli stessi non è richiesto nel termine di 90 giorni solari dalla data dell'esito dell'ultimo avvenimento oggetto di scommessa. Per la soluzione delle controversie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
2. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti al comma 1, sono acquisiti all'erario.


ART. 21
CAPO II Disposizioni finali e transitorie (ABROGAZIONI)

1. Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 è abrogato.
2. Nel decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel Capo I la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni»;
b) nell'articolo 1:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Nuove scommesse a totalizzatore»;
2) al comma 1 dopo le parole «nuove scommesse a totalizzatore» sono eliminate le parole «e a quota fissa»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per tali scommesse il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.»;
c) nell'articolo 2, al comma 2, dopo il primo periodo sono eliminate le parole «Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali è consentita solamente la scommessa a totalizzatore.»;
d) l'articolo 3 è abrogato;
e) nell'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
f) nell'articolo 6, al comma 1, il primo periodo è abrogato;
g) l'articolo 7 è abrogato.


ART. 22
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I diritti dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, sono salvaguardati sulla base delle modalità e procedure stabilite dal decreto del direttore generale di AAMS del 23 giugno 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 287, lettera e), legge n. 311 del 2004.

ART. 23
ENTRATA IN VIGORE

1. Le scommesse la cui accettazione si è chiusa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle disposizioni vigenti al momento della loro effettuazione.

Commento

Il provvedimento normativo, portante abrogazione del D.M. 2 giugno 1998 n.174, contiene una compiuta disciplina relativamente alle scommesse a totalizzatore concernenti eventi sportivi (totocalcio) e non sportivi.

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