D.M. 01/12/2003 (G.U.10/12/2003 N.286). Gli interessi legali scendono al 2,5 % su base annua

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e
delle finanze la facolta' di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto ministeriale 11 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001 con il quale la misura del cennato saggio di interesse e' stata fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 2002;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385, testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;
Visti il rendiconto medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2003
Il Ministro: Tremonti

Commento

Il tasso dell'interesse legale scende al 2,5 % con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2004.

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