D.L. 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

È entrato provvisoriamente in vigore (in attesa di conversione) il 14 maggio 2011 il decreto-legge n. 70/2011 che punta a dar vita ad una serie di misure finalizzate a sviluppare ed a rilanciare l'economia. L'azione si sviluppa in vari ambiti, quali l'incentivazione delle imprese che investono in progetti di ricerca, che assumono a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno e nel turismo, lo snellimento delle procedure urbanistiche, la possibilità di trasferimento dei c.d. diritti edificatori.
Leggi il testo completo del decreto legge.

Commento

(di Daniele Minussi)
Questi i punti salienti del provvedimento:
1) possibilità di costituzione di un DIRITTO DI SUPERFICIE per anni 20 su arenili, con esclusione di spiagge e scogliere. Competente è la Regione, d’intesa con i Comuni e l’Agenzia del Demanio e del Territorio. Il rilascio interviene in favore dei soggetti che ne facciano richiesta “nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità” Il tutto con la finalità di incrementare le potenzialità turistiche e ricettive (art.3).
2) INNALZAMENTO A 70 ANNI DEL PERIODO TEMPORALE DI 50 ANNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA NATURA CULTURA DEI BENI IMMOBILI. La presunzione della rilevanza culturale degli immobili appartenenti ad enti pubblici ed a persone giuridiche non lucrative di cui agli artt. 10 e 12 del t.u. dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) viene a determinarsi in relazione ad un arco temporale maggiore rispetto all’originaria previsione (art.4 comma XVI).
3) Novellazione dell’art. 2643 cod.civ. allo scopo di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori. Dopo il n. 2) della citata norma, è inserito, in relazione agli atti soggetti a trascrizione, il seguente:
"2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;". Viene in tal modo assicurata la PUBBLICITA’ DEI CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI. Quali sono questi diritti edificatori? Si tratta dei diritti edificatori “perequativi”, di quelli “incentivanti” ed infine dei diritti edificatori “compensativi” nonché dei diritti scaturenti dalle già conosciute cessioni di cubatura. (art.5).
4) ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATI in relazione alle compravendite immobiliari (che tuttavia viene mantenuta per agli altri atti traslativi della proprietà di fabbricati) (art.5).
5) Conferma, con alcune eccezioni, della possibilità di riccorrere alla SCIA in materia edilizia con riferimento agli interventi di cui all’aert.22 del T.U. 380/2001 (art.5).
6) Previsione del SILENZIO ASSENSO in riferimento alla domanda di rilascio del permesso, con l’eccezione del caso in cui esistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (art.5).
7) Previsione di una sorta di IRRILEVANZA LEGALE DELLE DIFFORMITA’ EDILIZIE NEL LIMITE DEL 2% DELLE MISURE DI PROGETTO (art.5 II comma n.5).
8) Riapertura dei termini PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DEI TERRENI EDIFICABILI ED AGRICOLI e DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. Il termine iniziale di riferimento del valore è determinato nel
1 luglio 2011. Il termine finale entro il quale redigere la perizia di stima e corrispondere quantomeno la prima rata) è invece il 30 giugno
2012. Rispetto alle precedenti “edizioni” del provvedimento è ora possibile detrarre dalla imposta sostitutiva dovuta a seguito della nuova rideterminazione (per i terreni il 4%) quanto già eventuale corrisposto sempre a titolo di imposta sostitutiva.
9) Novità anche in tema di DETRAZIONE IRPEF PER
LE SPESE DI RISTRUZZIONE E ACQUISTO BOX AUTO (36%): è stata eliminata la necessità di inviare preventivamente la comunicazione al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Basta riportare i (art.7 II comma lettera q)
10) Le modificazioni apportate recentissimamente al testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/2003) sono oggetto di nuovo intervento. Così la CANCELLAZIONBE GRATUITA DELL’IPOTECA di cui all’art. 40 bis T.U.B., riguarda TUTTI i contratti di MUTUO, anche NON FONDIARI nonché quelli concessi dagli enti di previdenza ed Assistenza (art.8)
11) La c.d. “PORTABILITA’ DEL MUTUO”, vale a dire la surrogazione (già introdotta dalla legge “Bersani” e di cui al novellato art. 120 quater del T.U.B. viene ancora modificata, estendendo la possibilità di valersi dell’istituto anche per le micro-imprese (e non soltanto per i contratti di mutuo stipulati con persone fisiche) (art.8)

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