Criterio di riparto spese di cui all'art. 1125 cod.civ. per le riparazioni della superificie del cortile condominiale che funge da copertura del vano interrato di proprietà esclusiva di un singolo condomino (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2243 del 16 febbraio 2012)

In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere a un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore su chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità dell'inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Si trattava di scegliere, ai fini della disciplina dell'ipotesi concreta, tra la normativa in tema di lastrici solari e quella che si riferisce alla manutenzione delle volte e dei soffitti. La S.C. ha optato per quest'ultima soluzione.
Va notato che mentre al di sotto del lastrico solare si suppone che vi siano una pluralità di unità immobiliari appartenenti a soggetti diversi (per l'appunto in condominio), nel caso di specie al di sotto della superficie che costituisce copertura della sottostante proprietà, quest'ultima è riferibile ad un soggetto soltanto.

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