Criteri per la determinabilità del beneficiario non determinato nominativamente. (Cass. Civ., Sez. II, n. 5131 del 3 marzo 2011).

Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 c.c., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone un criterio ermeneutico della volontà testamentaria invero non banale. Ai fini della determinazione del soggetto beneficiario del lascito testamentario è infatti ben praticabile una valutazione che sia ancorata non già al tempo di redazione delle ultime volontà, bensì al momento dell'apertura della successione.

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