Criteri per l’accertamento del danno provocato per effetto dell’inadempimento del professionista. (Cass. Civ., Sez. III, n. 7553 del 1 aprile 2011)

A norma dell'art. 2359, comma III, c. c., si considerano collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; tale situazione - che la norma considera presunta ove nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo, se si tratta di società quotate in borsa - può sussistere anche in presenza di società a ristretta base azionaria e familiare, in virtù del vincolo di complicità che - secondo l'id quod plerumque accidit - connota i rapporti dei parenti di primo e secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia muove dal ragionamento secondo il quale l'affermazione della responsabilità presuppone la formulazione di un'ipotesi alternativa ipotetica. Il ragionamento, già praticato nell'ambito della responsabilità penale, consiste nella verifica probabilistica di cosa sarebbe accaduto qualora la condotta adempiente fosse stata posta in essere e risulta specificamente applicabile ai comportamenti omissivi.

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