Criteri per l’accertamento del danno provocato per effetto dell’inadempimento del professionista. (Cass. Civ., Sez. III, n. 7553 del 1 aprile 2011)
A norma dell'art. 2359, comma III, c. c., si considerano collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; tale situazione - che la norma considera presunta ove nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo, se si tratta di società quotate in borsa - può sussistere anche in presenza di società a ristretta base azionaria e familiare, in virtù del vincolo di complicità che - secondo l'id quod plerumque accidit - connota i rapporti dei parenti di primo e secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni.