Criteri per l'individuazione del destinatario delle disposizioni a favore dei poveri. Cass. Civ., Sez. II, n. 4283 del 22 febbraio 2011

Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 c. c. si caratterizzano per essere eccezionalmente dirette, in virtù delle ragioni umanitarie sottese alla volontà del testatore, verso destinatari indeterminati, appartenenti alla categoria dei poveri o bisognosi. A tal fine la norma prevede che il testamento determini il pubblico istituto a cui beneficio sono indirizzate le disposizioni in favore dei poveri in modo tale da onerare il soggetto indicato a destinare l'oggetto del lascito in favore dei bisognosi genericamente indicati dal testatore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il testamento non contenga l'indicazione dell'onerato e, dunque, in assenza di un ente che rappresenti tale cerchia di destinatari della disposizione testamentaria, essa deve intendersi effettuata a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius" ed i beni sono devoluti al locale ente comunale di assistenza, cui viene attribuita la qualità di chiamato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia non fa che confermare nella propria portata letterale il disposto di cui all'art. 630 cod.civ.. Il riferimento agli enti comunali di assistenza, data la soppressione degli stessi in esito all'entrata in vigore dell'art. 113 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616 va reputato non più operante, dovendosi intendere la devoluzione operante a favore del Comune, che viene a rivestire la qualità di chiamato: in questo senso cfr. Cass. Civ., Sez.II, 11844/03.

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