Criteri di utilizzo della cosa comune. (Appello di Roma, 21/11/2012)

In materia condominiale, l'uso della cosa comune ad opera del condomino, può avvenire ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia secondo la destinazione usuale della cosa stessa, quanto in modo particolare e diverso da quello praticato dagli altri partecipanti alla comunione, sempre però, nell'ambito della normale destinazione della cosa senza alterazione del rapporto di equilibrio tra le utilizzazioni concorrenti attuali ed anche potenziali di tutti i comproprietari, ma non quando quel godimento peculiare e inconsueto determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei corrispondenti diritti degli altri comproprietari.

Commento

(di Daniele Minussi)
In tema di utilizzo del bene comune da parte del singolo condomino vale senza eccezione la regola in base alla quale è sempre praticabile la più ampia (ancorchè inconsueta) fruizione della cosa che risulti tuttavia compatibile con il concorrente utilizzo da parte degli altri contitolari. Ne segue che, ove tale possibilità sia intrinsecamente esclusa, parimenti non possa essere consentito l'uso peculiarmente effettuato dal singolo comproprietario.

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